Ascoli Calcio fc 1898

La Vittoria col Pescara vale 2 punti. Inflitto nuovo punto di penalita.

altCome annunciato la Commissione disciplinare nazionale ha inflitto un nuovo punto di penalità alla compagine bianconera. Per il mancato versamento dei contributi del trimestre ottobre/dicembre 2010 che dovevano essere versati entro e non oltre  il 14 febbraio 2011. Nonostante i capi d’accusa fossero due la Commissione ha accolto solo parzialmente la richiesta. Come previsto non è stata invece accolta la richiesta della Procura sul persistere del mancato pagamento dei contributi pregressi, in quanto evento già sanzionato e non punibile nuovamente, neppure con l’ammenda. Di seguito il integrale della sentenza.

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 79/CDN

(2010/2011)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall’Avv. Sergio Artico, Presidente; dall’

Avv. Valentino Fedeli, dall’Avv. Luca Giraldi, Componenti; dal Dott. Carlo Purificato,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente aggiunto

Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il

giorno 14 aprile 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(418) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO

BENIGNI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio

1898 Spa) MASSIMO COLLINA (Consulente amministrativo e Legale rappresentante

della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), SILVIA BENIGNI (Amministratore unico e

Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) E DELLA SOCIETÁ

ASCOLI CALCIO 1898 Spa ▪ (nota N°. 7231/1013pf10-11/SP/blp del 4.4.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 4.4.2011 il Procuratore federale ha deferito avanti questa

Commissione i Signori Roberto Benigni, Amministratore unico e legale rappresentante

della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, Massimo Collina, consulente amministrativo e legale

rappresentante, Silvia Benigni, consulente amministrativo e legale rappresentante della

medesima Società, nonché la Società Ascoli Calcio 1898 Spa per rispondere: i dirigenti,

della violazione prevista dall’art. 85 lettera B) paragrafo VII), NOIF in relazione all’art. 10

comma 3 CGS, e all’art. 90, comma 2, NOIF per non aver provveduto al versamento, entro

il termine del 14.2.11, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti

dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010; nonché

per non aver ancora provveduto, giunti alla seconda scadenza, ai medesimi versamenti

per il trimestre luglio-settembre 2010; la Società per rispondere a titolo di responsabilità

diretta per l’operato dei suoi dirigenti ex art. 4, comma 1, CGS.

Gli incolpati hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva nella quale, in

sintesi, si chiede la improcedibilità quanto al capo di deferimento relativo alla mancata

regolarizzazione dei versamenti Enpals e Irpef relativi al trimestre luglio – settembre 2010,

in quanto già oggetto di precedente giudicato, e si lamenta, in generale, l’iniquità della

norma contestata che ha effetti troppo penalizzanti per i dirigenti e le Società inosservanti;

evidenzia, inoltre, che i Signori Roberto Benigni e Massimo Collina, già inibiti, non

avrebbero dovuto essere oggetto del presente deferimento in quanto, evidentemente,

privati di responsabilità societarie a seguito degli effetti delle precedenti sanzioni loro

comminate, e la Signora Silvia Benigni, in quanto titolare di limitate deleghe ed estranea

alla compagine societaria, non sarebbe stata invece assoggettabile alla normativa

federale, così come il Collina, semplice delegato e commercialista.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha

chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

2

▪ per il Sig. Roberto Benigni: 4 (quattro) mesi di inibizione;

▪ per il Sig. Massimo Collina: 4 (quattro) mesi di inibizione;

▪ per la Signora Silvia Benigni: 4 (quattro) mesi di inibizione;

▪ per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa: 2 (due) punti di penalizzazione.

È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i

motivi già esposti in memoria, evidenziando in particolare la necessità di una giustizia

sostanziale, che comporti al massimo un’ammenda – solo per l’inadempimento relativo al II

trimestre, essendo quello legato al I trimestre improcedibile – dato che l’inadempienza

sarebbe avvenuta solo per cause di forza maggiore legate alla generale grave crisi

economica, si è comunque riportato alle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

Il deferimento è solo parzialmente fondato.

Risulta infatti – dalle certificazioni Co.Vi.Soc. – che la Società Ascoli Calcio 1898 Spa e, per

essa, i suoi su citati dirigenti, non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dalle

norme federali non avendo adempiuto, entro il termine del 14.2.11, ai previsti versamenti

delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi al II trimestre e che, addirittura, ha inviato

alla Co.Vi.Soc. comunicazione con la quale viene dichiarato di non avere effettuato detti

pagamenti obbligatori.

A nulla evidentemente rileva il fatto, evidenziato dalla difesa dei deferiti, che i pagamenti

non sarebbero avvenuti a causa della generale crisi economica.

Priva di pregio è, invece, l’eccezione di non assoggettabilità al giudizio della Commissione

disciplinare dei Signori Collina e Silvia Benigni per il fatto di essere meri delegati, estranei

alla compagine societaria, in quanto, in realtà, i predetti fanno parte integrante della

Società essendo a pieno titolo inseriti nel foglio censimento dell’Ascoli con rappresentanza

legale.

Bisogna rilevare inoltre che la comunicazione, datata 15.2.11, con la quale l’Ascoli invia

dichiarazione alla Co.Vi.Soc. di non aver adempiuto ai propri obblighi contributivi è firmata,

benchè inibito, proprio dal Sig. Roberto Benigni.

Ciò in evidente contrasto con quanto sostenuto dalla difesa sul punto.

Diverse le considerazioni per quanto riguarda gli altri due deferiti: il Collina, soggetto

inibito, non è dimostrato abbia rivestito parte attiva circa l’oggetto dell’odierno deferimento

e, anzi, come detto, la citata dichiarazione del 15.2.11 di mancato adempimento

economico, è firmata dal solo Roberto Benigni e da Giovanni Silvestri, Presidente del

Collegio sindacale. Ciò esclude la responsabilità, appunto, sia del Collina, consulente

amministrativo non deputato, dunque, ai pagamenti, che della Signora Silvia Benigni,

titolare di ampia delega – conferitale dal padre, amministratore unico – ma riferita

prevalentemente ai rapporti di rappresentanza societaria con la Federazione.

Per quanto riguarda, invece, l’altro capo del deferimento di non avere ancora la Società

provveduto, alla seconda scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi

Enpals relativi al trimestre luglio-settembre 2010, va osservato che la norma federale

prevede l’ipotesi di recidiva solo dal terzo trimestre e, pertanto, ad oggi, non può essere

considerato sanzionabile (posto che per il medesimo inadempimento esiste già

precedente giudicato di questa Commissione).

3

Da tutto quanto su esposto deriva comunque l’affermazione di responsabilità del solo

deferito Sig. Roberto Benigni, cui consegue anche, per responsabilità diretta, quella della

Società.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Sig. Roberto Benigni la sanzione

dell’inibizione per mesi 4 (quattro), proscioglie dagli addebiti loro ascritti i Signori Massimo

Collina e Silvia Benigni, infligge alla Società Ascoli Calcio 1898 Spa la sanzione di 1 (uno)

punto di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Il Presidente della CDN

Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 18 aprile 2011

Il Segretario Federale Il Presidente Federale

Antonio Di Sebastiano Giancarlo Abete

; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 79/CDN

(2010/2011)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall’Avv. Sergio Artico,

 

Presidente

; dall’

Avv. Valentino Fedeli, dall’Avv. Luca Giraldi,

 

Componenti

; dal Dott. Carlo Purificato,

Componente aggiunto

 

; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA

; dal Sig.

Claudio Cresta,

 

Segretario

, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il

giorno 14 aprile 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(418) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO

BENIGNI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio

1898 Spa) MASSIMO COLLINA (Consulente amministrativo e Legale rappresentante

della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), SILVIA BENIGNI (Amministratore unico e

Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) E DELLA SOCIETÁ

ASCOLI CALCIO 1898 Spa

(nota N°. 7231/1013pf10-11/SP/blp del 4.4.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 4.4.2011 il Procuratore federale ha deferito avanti questa

Commissione i Signori Roberto Benigni, Amministratore unico e legale rappresentante

della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, Massimo Collina, consulente amministrativo e legale

rappresentante, Silvia Benigni, consulente amministrativo e legale rappresentante della

medesima Società, nonché la Società Ascoli Calcio 1898 Spa per rispondere: i dirigenti,

della violazione prevista dall’art. 85 lettera B) paragrafo VII), NOIF in relazione all’art. 10

comma 3 CGS, e all’art. 90, comma 2, NOIF per non aver provveduto al versamento, entro

il termine del 14.2.11, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti

dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010; nonché

per non aver ancora provveduto, giunti alla seconda scadenza, ai medesimi versamenti

per il trimestre luglio-settembre 2010; la Società per rispondere a titolo di responsabilità

diretta per l’operato dei suoi dirigenti ex art. 4, comma 1, CGS.

Gli incolpati hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva nella quale, in

sintesi, si chiede la improcedibilità quanto al capo di deferimento relativo alla mancata

regolarizzazione dei versamenti Enpals e Irpef relativi al trimestre luglio – settembre 2010,

in quanto già oggetto di precedente giudicato, e si lamenta, in generale, l’iniquità della

norma contestata che ha effetti troppo penalizzanti per i dirigenti e le Società inosservanti;

evidenzia, inoltre, che i Signori Roberto Benigni e Massimo Collina, già inibiti, non

avrebbero dovuto essere oggetto del presente deferimento in quanto, evidentemente,

privati di responsabilità societarie a seguito degli effetti delle precedenti sanzioni loro

comminate, e la Signora Silvia Benigni, in quanto titolare di limitate deleghe ed estranea

alla compagine societaria, non sarebbe stata invece assoggettabile alla normativa

federale, così come il Collina, semplice delegato e commercialista.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha

chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

2

 

per il Sig. Roberto Benigni: 4 (quattro) mesi di inibizione;

 

per il Sig. Massimo Collina: 4 (quattro) mesi di inibizione;

 

per la Signora Silvia Benigni: 4 (quattro) mesi di inibizione;

 

per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa: 2 (due) punti di penalizzazione.

È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i

motivi già esposti in memoria, evidenziando in particolare la necessità di una giustizia

sostanziale, che comporti al massimo un’ammenda – solo per l’inadempimento relativo al II

trimestre, essendo quello legato al I trimestre improcedibile – dato che l’inadempienza

sarebbe avvenuta solo per cause di forza maggiore legate alla generale grave crisi

economica, si è comunque riportato alle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

Il deferimento è solo parzialmente fondato.

Risulta infatti – dalle certificazioni Co.Vi.Soc. – che la Società Ascoli Calcio 1898 Spa e, per

essa, i suoi su citati dirigenti, non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dalle

norme federali non avendo adempiuto, entro il termine del 14.2.11, ai previsti versamenti

delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi al II trimestre e che, addirittura, ha inviato

alla Co.Vi.Soc. comunicazione con la quale viene dichiarato di non avere effettuato detti

pagamenti obbligatori.

A nulla evidentemente rileva il fatto, evidenziato dalla difesa dei deferiti, che i pagamenti

non sarebbero avvenuti a causa della generale crisi economica.

Priva di pregio è, invece, l’eccezione di non assoggettabilità al giudizio della Commissione

disciplinare dei Signori Collina e Silvia Benigni per il fatto di essere meri delegati, estranei

alla compagine societaria, in quanto, in realtà, i predetti fanno parte integrante della

Società essendo a pieno titolo inseriti nel foglio censimento dell’Ascoli con rappresentanza

legale.

Bisogna rilevare inoltre che la comunicazione, datata 15.2.11, con la quale l’Ascoli invia

dichiarazione alla Co.Vi.Soc. di non aver adempiuto ai propri obblighi contributivi è firmata,

benchè inibito, proprio dal Sig. Roberto Benigni.

Ciò in evidente contrasto con quanto sostenuto dalla difesa sul punto.

Diverse le considerazioni per quanto riguarda gli altri due deferiti: il Collina, soggetto

inibito, non è dimostrato abbia rivestito parte attiva circa l’oggetto dell’odierno deferimento

e, anzi, come detto, la citata dichiarazione del 15.2.11 di mancato adempimento

economico, è firmata dal solo Roberto Benigni e da Giovanni Silvestri, Presidente del

Collegio sindacale. Ciò esclude la responsabilità, appunto, sia del Collina, consulente

amministrativo non deputato, dunque, ai pagamenti, che della Signora Silvia Benigni,

titolare di ampia delega – conferitale dal padre, amministratore unico – ma riferita

prevalentemente ai rapporti di rappresentanza societaria con la Federazione.

Per quanto riguarda, invece, l’altro capo del deferimento di non avere ancora la Società

provveduto, alla seconda scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi

Enpals relativi al trimestre luglio-settembre 2010, va osservato che la norma federale

prevede l’ipotesi di recidiva solo dal terzo trimestre e, pertanto, ad oggi, non può essere

considerato sanzionabile (posto che per il medesimo inadempimento esiste già

precedente giudicato di questa Commissione).

3

Da tutto quanto su esposto deriva comunque l’affermazione di responsabilità del solo

deferito Sig. Roberto Benigni, cui consegue anche, per responsabilità diretta, quella della

Società.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Sig. Roberto Benigni la sanzione

dell’inibizione per mesi 4 (quattro), proscioglie dagli addebiti loro ascritti i Signori Massimo

Collina e Silvia Benigni, infligge alla Società Ascoli Calcio 1898 Spa la sanzione di 1 (uno)

punto di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Il Presidente della CDN

Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 18 aprile 2011

Il Segretario Federale Il Presidente Federale

Antonio Di Sebastiano Giancarlo Abete