Ascoli Calcio fc 1898

Il Collegio Arbitrale del Coni restituisce all’Ascoli 1 punto

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso presentato dall’Ascoli Calcio avverso la decisione n. 7 di cui al C.U. n. 158/CGF del 19 gennaio 2011 e annulla la penalizzazione di punti uno e la sanzione di mesi due ciascuno di inibizione a carico del Dott. Roberto Benigni e del Dott. Massimo Collina. Inoltre, in parziale accoglimento del ricorso proposto avverso la decisione n. 8 di cui al C.U.
n. 158/CGF del 19 gennaio 2011, riduce la sanzione a carico del Dott. Roberto Benigni e del Dott. Massimo Collina da mesi quattordici a mesi dieci. Attualmente l’Ascoli sale a 36 punti in classifica.

 

Di Seguito il Referto completo

 

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

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Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

presso il Coni

IL COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Gabriella Palmieri

(Presidente)

Prof. Avv. Filippo Lubrano

(Arbitro)

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

(Arbitro)

nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2911 del 31 dicembre 2010) promosso da:

Dott. Roberto Benigni, Ascoli Calcio 1898 SpA e Dott. Massimo Collina

Enzo Proietti

parti istanti

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio

parte intimata

[…] omissis […]

P.Q.M.

Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa

ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:

1. accoglie il ricorso proposto avverso la decisione n. 7 di cui al C.U. n. 158/CGF del 19

gennaio 2011 e, per l’effetto, annulla la penalizzazione di punti uno a carico della

Ascoli Calcio SpA e la sanzione di mesi due ciascuno di inibizione a carico del Dott.

Roberto Benigni e del Dott. Massimo Collina;

2. in parziale accoglimento del ricorso proposto avverso la decisione n. 8 di cui al C.U.

n. 158/CGF del 19 gennaio 2011, riduce la sanzione a carico del Dott. Roberto

Benigni e del Dott. Massimo Collina da mesi quattordici a mesi dieci;

3. conferma, per il resto, la decisione n. 8 di cui al C.U. n. 158/CGF del 19 gennaio

2011;

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4. compensa tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva;

5. pone a carico delle parti – Dott. Roberto Benigni, Ascoli Calcio 1898 SpA, Dott.

Massimo Collina e Federazione Italiana Giuoco Calcio – con il vincolo di solidarietà, il

pagamento dei diritti del Collegio arbitrale, come liquidati in motivazione;

6. pone a carico delle parti – Dott. Roberto Benigni, Ascoli Calcio 1898 SpA, Dott.

Massimo Collina e Federazione Italiana Giuoco Calcio – il pagamento dei diritti

amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport;

7. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti

amministrativi versati dalle parti.

Così deliberato in data 24 marzo 2011 e sottoscritto in numero di cinque originali nei

luoghi e nelle date di seguito indicati.

F.to Gabriella Palmieri

F.to Filippo Lubrano

F.to Massimo Zaccheo

, con gli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, con l’Avv.